Come ottenere l’incentivo per l’assunzione di giovani

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Arrivano le “istruzioni per l’uso” per poter usufruire dell’incentivo per l’assunzione di giovani lavoratori agricoli. Con Circolare n. 137 dello scorso 5 novembre, l’Inps ha fornito tutte le specifiche indicazioni per ottenere l’erogazione di un incentivo per i datori di lavoro agricolo di cui all’art.2135 del c.c., sulla scorta di quanto previsto dall’art. 5 D.L. 91/2014, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

Chi si può assumere. L’incentivo spetta per le assunzioni dei lavoratori di età compresa tra i 18 e i 35 anniprivi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e privi di diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Le assunzioni dovranno essere effettuate nel periodo compreso tra il primo Luglio 2014 e il trenta Giugno 2015. In base al dettato normativo, sono da considerare “svantaggiati”, in quanto “privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”, coloro che non hanno prestato attività lavorativa nel semestre precedente l’assunzione e coloro che, pur avendo prestato attività lavorativa nel semestre precedente l’assunzione, hanno lavorato per un numero di giornate inferiore a 100 nei 12 mesi antecedenti l’assunzione. L’incentivo spetta sia per le assunzioni a tempo determinato che per le assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale.

Assunzioni a tempo determinato. Il contratto deve avere una durata almeno triennale, garantire al lavoratore un periodo di occupazione minima di 102 giornate annue, essere redatto in forma scritta. Il beneficio può essere riconosciuto anche in caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto instaurato prima del primo luglio 2014. L’incentivo potrà essere riconosciuto nel solo caso in cui la proroga o trasformazione soddisfino, comunque, il requisito oggettivo dell’incremento occupazionale netto.

Incremento occupazionale netto.  Ai fini della fruizione dell’incentivo, altro requisito richiesto è quello, di carattere oggettivo, relativo alle assunzioni, che devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero di giornate lavorate nei singoli anni successivi all’assunzione e il numero di giornate lavorate nell’anno precedente all’assunzione. L’incentivo spetta se l’assunzione realizzi un incremento netto del numero dei dipendenti del datore di lavoro interessato rispetto alla media dei dodici mesi precedenti; l’incentivo è comunque applicabile, qualora l’incremento non avvenga per dimissioni volontarie del lavoratore, invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

Importo dell’incentivo. L’incentivo è pari a 1/3 della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali per un periodo complessivo di 18 mesi. L’incentivo è riconosciuto al datore di lavoro unicamente mediante compensazione con i contributi dovuti. L’importo annuale dell’incentivo non potrà superare, per ciascun lavoratore per la cui assunzione si richiede il beneficio in argomento, l’importo di: Euro 3.000,00 per lavoratori OTD, Euro 5.000,00 per lavoratori OTI. In caso di rapporto a tempo parziale il beneficio è proporzionalmente ridotto.

Requisiti del datore di lavoro.  Il diritto all’incentivo è subordinato al possesso, da parte del datore di lavoro, di specifici requisiti, ossia essere in possesso della regolarità inerente l’adempimento degli obblighi contributivi, l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro, il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; nonché essere in regola con l’applicazione dei principi stabiliti dall’art.4, commi 12,13 e 15, della legge 92/2012.

Domanda di ammissione al beneficio. L’istanza va proposta all’Inps, utilizzando il format allegato alla circolare, a partire dal prossimo 10 novembre, esclusivamente in via telematica accedendo al modello di comunicazione “GIOV/AGR (D.L. 91/2014)” disponibile all’interno del “Cassetto previdenziale aziende agricole” _ sezione “Comunicazioni bidirezionale – Invio Comunicazione”. Tramite la medesima funzionalità sarà possibile consultare l’esito della richiesta di ammissione al beneficio.

Articolo di Antonio Longo