Come applicare il decreto Campolibero

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A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 911, denominato “Campolibero”, provvedimento che ha apportato alcune importanti modifiche ed integrazioni durante la fase di conversione del precedente decreto, lo scorso 21 agosto l’ICQRF ha provveduto ad emanare una nuova circolare applicativa relativamente ai controlli agroalimentari. Rispetto alla prima circolare esplicativa, prontamente approfondita con questo articolo , di seguito si riportano le ulteriori novità introdotte in materia:

1)   Nel “registro unico dei controlli”, di prossima istituzione, dovranno essere inseriti anche i dati concernenti i controlli a carico delle imprese agricole, effettuati dagli organismi privati autorizzati.

2)   Relativamente all’istituto della diffida per tutte le violazioni di natura amministrativa alla normativa agroalimentare, che prevedono la sola sanzione pecuniaria, si registrano importanti modifiche rispetto al precedente regime. In particolare, è stato eliminato il requisito della violazione di “lieve entità” che, già in fase di prima applicazione, aveva determinato alcune perplessità a livello operativo. Inoltre, si sancisce che la diffida sia applicabile qualora si accerti per la prima volta una violazione sanabile. Pertanto, qualora si dovessero accertare successive violazioni alla fattispecie già oggetto di diffida, le stesse dovranno essere contestate non essendo più diffidabili. La circolare, in tal senso, ricorda che “Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili”. Inoltre, sono state eliminate le precedenti disposizioni relative all’esclusione della diffida per le violazioni delle norme in materia di sicurezza alimentare e la precisazione che la diffida si applica “anche ai prodotti già posti in vendita al consumatore finale”.

3)   In tema di pagamento in misura ridotta, le modifiche apportate al testo originario del decreto consentono l’applicazione di tale istituto anche alle violazioni contestate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, ossia il 25 giugno 2014, purché l’interessato effettui il pagamento e trasmetta la relativa quietanza entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (lo scorso 21 agosto).

4)   In sede di conversione è stato inserito il nuovo articolo 1-bis, composto da 16 commi, tra i quali alcuni sono particolarmente significativi per le attività dell’ICQRF. Le disposizioni introdotte mirano a rendere più efficienti e semplici i controlli, soprattutto per la parte a carico degli addetti ai lavori che operano nella produzione e conservazione del burro, dei prodotti vitivinicoli, degli sfarinati e paste destinate all’esportazione, del saccarosio, escluso lo zucchero a velo, del glucosio e dell’isoglucosio, anche in soluzione, nonché per il latte in polvere: si prevede, tra le altre semplificazioni, la “dematerializzazione” dei registri di carico e scarico.

A cura di Antonio Longo