Arriva anche in agricoltura il “lavoro ripartito”

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“Job sharing” in lingua inglese, “lavoro ripartito” nella traduzione in lingua italiana. Tale tipologia di lavoro, nell’ambito della quale due lavoratori assumono in solido  l’adempimento di un’unica ed identica obbligazione, fa il suo ingresso anche nell’universo agricolo. Con decreto datato 14 gennaio 2014, infatti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha sancito la possibilità di utilizzare l’innovativo strumento anche da parte delle aziende che operano nel settore primario, dettando le modalità operative. Una nuova ed interessante opportunità che, in soldoni, consentirà alle aziende di ottimizzare i costi e le risorse e sfruttare al meglio specifiche professionalità, con particolare riferimento a quelle di elevato profilo ma non solo, e di creare nuovi posti di lavoro. l vantaggi per il datore di lavoro sono diversi: tra gli altri, un aumento della produttività ed un prevedibile calo dell’assenteismo (per malattia o altre cause). Sul fronte opposto, il lavoratore può godere di maggior tempo libero o anche impegnarsi in altre attività professionali di suo gradimento con maggiore soddisfazione personale. Appare immediatamente evidente che il rapporto “condiviso”, per funzionare al meglio, richiede l’instaurazione di un generale clima di reciproca fiducia ma, soprattutto, un’attività di coordinamento ed organizzazione finalizzata a strutturare al meglio la collaborazione tra i due prestatori di lavoro che sono chiamati ad operare quasi in simbiosi.

Il decreto definisce il campo di applicazione, i soggetti e le modalità del contratto di rete con cui le imprese agricole potranno procedere ad assunzioni congiunte di lavoratori, stabilendo che il job sharing si applica anche alle “assunzioni congiunte di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso imprese agricole, ivi comprese quelle costituite in forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo di cui al comma 1 dell’art. 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, ovvero riconducibili dallo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado, nonché presso le imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 50% sono imprese agricole”.

Tutti gli adempimenti di rito e le prescritte comunicazioni vanno effettuati dall’impresa capogruppo, nel caso di contratti di rete sottoscritti da gruppi di impresa, dal proprietario se più imprese sono riconducibili al medesimo soggetto; se le imprese, invece, sono riconducibili a proprietari legati da rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado, gli adempimenti e le comunicazioni sono effettuati da un incaricato indicato tramite un accordo che dovrà essere depositato presso le associazioni di categoria.

A cura di Antonio Longo