Agevolazioni anche per le “pertinenze” di terreni agricoli?

4946

166003

Con risoluzione n. 26 dello scorso 6 marzo, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti circa l’applicabilità alle pertinenze dei terreni agricoli delle agevolazioni in materia di piccola proprietà contadina. L’intervento dell’Agenzia era stato sollecitato da una direzione provinciale che aveva richiesto opportuna consulenza giuridica avente ad oggetto l’interpretazione da dare a quanto disposto dall’articolo 2, comma 4-bis, del decreto legge n. 194 del 2009.

Il quesito

Nello specifico, la direzione territoriale aveva chiesto chiarimenti in merito al regime di tassazione applicabile, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, nell’ipotesi di acquisto di terreno agricolo e di un fabbricato strumentale ad uso ricovero attrezzi di categoria catastale D/10. In particolare, è stato chiesto all’Agenzia di verificare se anche per il trasferimento del fabbricato strumentale, per il quale sussistono i requisiti di ruralità ai sensi dell’articolo 2 del DPR 23 marzo 1998, n. 139 e successive modificazioni, trovi applicazione la disciplina agevolativa di cui all’articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. Il dubbio interpretativo è sorto in quanto con la circolare n. 2 dello scorso 21 febbraio si riportava un esempio concernente la teorica ipotesi di vendita di un fabbricato strumentale e di un terreno agricolo, a favore di un soggetto IAP, per il quale ricorrono le condizioni di cui all’articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009. In tale ipotesi specifica, si è ritenuta applicabile l’agevolazione prevista per i coltivatori diretti e IAP solo con riferimento al trasferimento del terreno agricolo, prevedendo, invece, l’aliquota dell’imposta di registro del 9% per il trasferimento dell’immobile strumentale. Alla luce di ciò, la direzione provinciale ha adottato la soluzione interpretativa secondo la quale non si possono estendere ai fabbricati strumentali all’attività agricola le agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina.

Il parere

L’Agenzia delle Entrate ha sancito che le agevolazioni previste dalla normativa di settore trovano applicazione anche con riferimento al trasferimento del fabbricato ad uso ricovero attrezzi, per il quale ricorrono i requisiti di pertinenzialità rispetto al terreno, sempreché detto fabbricato risulti sovrastante il terreno agricolo. Preso atto della decisione, vediamo la motivazione che ha condotto a tale scelta. L’articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con la legge 26 febbraio 2010, n. 25, stabilisce che “al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina … gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiarie operate attraverso l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all’imposta catastale nella misura dell’1 per cento. …”. Come chiarito dall’Amministrazione finanziaria con la risoluzione del 17 maggio 2010, n. 36, l’applicazione in misura agevolata dell’imposta di registro e dell’imposta ipotecaria riguarda gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e loro pertinenze a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. La risoluzione analizza, quindi, i due profili necessari per ottenere le agevolazioni: sotto il profilo soggettivo, assume primaria rilevanza la circostanza che l’acquirente sia coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, tenuta presso l’INPS; sotto il profilo oggettivo, risultano interessati dal regime agevolativo gli atti di trasferimento a titolo oneroso “di terreni e relative pertinenze”, qualificati agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti. Sulla scorta di tale disposizione, pertanto, è agevolabile anche il trasferimento del fabbricato sempreché sussista un rapporto di pertinenzialità tra detto fabbricato (bene accessorio) ed il terreno agricolo (bene principale).

Cosa si intende per “pertinenza”

Per meglio comprendere il concetto di “pertinenzialità”, la risoluzione rimanda alla nozione fornita dall’articolo 817 del Codice Civile il quale stabilisce che “Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima”. Secondo l’insegnamento della Cassazione, l’accertamento della sussistenza o meno di vincolo pertinenziale comporta “un giudizio di fatto” nonchè “costituito dalla destinazione concreta ed effettiva della pertinenza a servizio della cosa principale”.

Articolo di Antonio Longo